Art. 204.
Provvedimenti del prefetto.
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2.
L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti[Nota1].
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto[Nota2].
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità[Nota3].
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore[Nota4].
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il
termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce
titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese[Nota5].
[Nota1]Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 106, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), dall'art. 68, comma 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488, dall'art. 18, L. 24 novembre 2000, n. 340 e dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
La Corte costituzionale, con ordinanza 25-28 marzo 1996, n. 92. Uff. 3 aprile 1996, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 28 ottobre-6 novembre 1998, n. 365. Uff. 11 novembre 1998, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, sollevata dal vice pretore onorario di Verona.
La Corte costituzionale, con ordinanza 10-19 luglio 1996, n. 268. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma primo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 16-30 ottobre 1997, n. 324. Uff. 5 novembre 1997, n. 45, Serie speciale), e con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 306. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione.
Identica questione è stata già decisa dalla stessa Corte con la sentenza n. 366 del 1994 e con le ordinanze nn. 67 e 350 del 1994 nelle quali si e rilevato che il giudice, nel respingere l'opposizione, non è vincolato da alcun limite per la determinazione della sanzione che ben può essere fissata nella misura corrispondente a quella “ridotta” di cui all'art. 202 del nuovo codice della strada. La stessa Corte con altra ordinanza 9-16 maggio 2002, n. 201. Uff. 22 maggio 2002, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204 sollevata in riferimento agli articoli 24, 97, 111 e 113 della Costituzione.
[Nota2]Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
[Nota3]Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
[Nota4]Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
La Corte costituzionale, con ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 147. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione.
[Nota5]La Corte costituzionale, con ordinanza 10-19 luglio 1996, n. 268. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma primo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 16-30 ottobre 1997, n. 324. Uff. 5 novembre 1997, n. 45, Serie speciale), e con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 306. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 3-11 giugno 2003, n. 207. Uff. 18 giugno 2003, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.
Identica questione è stata già decisa dalla stessa Corte con la sentenza n. 366 del 1994 e con le ordinanze nn. 67 e 350 del 1994 nelle quali si è rilevato che il giudice, nel respingere l'opposizione, non è vincolato da alcun limite per la determinazione della sanzione che ben può essere fissata nella misura corrispondente a quella “ridotta” di cui all'art. 202 del nuovo codice della strada. La stessa Corte con altra ordinanza 9-16 maggio 2002, n. 201. Uff. 22 maggio 2002, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204 sollevata in riferimento agli articoli 24, 97, 111 e 113 della Costituzione.